CONDIZIONI
Imposta di soggiorno
L’imposta è dovuta per persona, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell’anno solare. Qualora l’ospite alloggi in diverse strutture ricettive, i gestori, nel computo dell’imposta, dovranno tener conto di quanto già riversato dall’ospite, dietro esibizione della ricevuta di pagamento che il gestore dovrà acquisire e conservare in copia.
Importi:
dal 1° Gennaio al 31 Dicembre € 1,50
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
b) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
c) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico, predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
d) Il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
e) I portatori di handicap grave non autosufficienti, ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3, con idonea certificazione a norma di legge, ed un accompagnatore;
f) I gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni , che soggiornano in strutture alberghiere da 1 a 4 stelle.
g) Le strutture ricettive che, in virtù delle convenzioni stipulate con questo Ente in materia di assistenza sociale, di aiuti e vantaggi economici, ospitano su richiesta del Comune di Francavilla al Mare soggetti non residenti particolarmente svantaggiati e presi in carico dal Segretariato sociale;
h) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive per evento calamitoso, stato d’emergenza, soccorso umanitario; gli eventi devono essere stati dichiarati/accertati con apposito provvedimento nazionale o In caso di cittadini non residenti in Italia è necessario esibire, anche mediante dichiarazione, documento idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno, protezione temporanea, piani di accoglienza, ecc).
L’applicazione dell’esenzione da parte degli interessati è subordinata alla consegna, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- Per l’ipotesi di cui alle lettere c) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss. mm con allegata documentazione comprovante il numero di partecipanti;
- per l’ipotesi di cui alle lettere b), e), h) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 ss. mm;
- per l’ipotesi di cui alla lettera f) idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte di enti pubblici locali;
- per l’ipotesi di cui al punto g) conservare la documentazione contabile emessa a carico del Comune di Francavilla al Mare.
Riduzioni
Nel periodo dal 1º ottobre al 31 marzo di ogni anno, l’imposta di soggiorno sarà ridotta del 50% rispetto alla tariffa ordinaria della tipologia di appartenenza.
Nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 settembre, si applica la riduzione del 50% per:
- i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
- i componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, appartenenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.
I gestori sono tenuti a riscuotere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza.