City tax

CONDIZIONI

Imposta di soggiorno

L’imposta è dovuta per persona, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell’anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Importi:

dal 1° Maggio al 30 Settembre € 1,50

dal 1° Ottobre al 30 Aprile € 0,75

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del 16° anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di un accompagnatore per paziente;

c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;

d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

g) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;

h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni;

i) i soggetti di età uguale e/o superiore a 70 anni.

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione.

Riduzioni

Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:

a) i gruppi scolastici in visita didattica;

b) componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Francavilla al Mare, hanno l’obbligo di segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato. In particolare, chiunque fuori dai casi di esenzione si rifiuti di corrispondere l’imposta di soggiorno, è tenuto a rilasciare al gestore della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale indica la motivazione del mancato pagamento. Nei casi di omesso pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’ospite o di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto, la struttura dovrà comunque comunicare le generalità dell’ospite per consentire la procedura di recupero coattivo dell’importo non riscosso.